Un incidente stradale, che sia in auto o in moto, o con qualsiasi altro mezzo, è sempre un avvenimento poco piacevole, soprattutto quando i danni alle cose o alle persone sono ingenti. Chi rimane coinvolto in un sinistro, anche di lieve entità, subisce comunque un trauma psicologico, nello specifico lo spavento è il fattore più comune, soprattutto se a essere coinvolti sono dei bambini. Ovviamente ci si augura di non avere incidenti stradali, e nel caso accada di non riportare danni seri. Tuttavia è bene sapere come ci si deve muovere quando si incorre in una di queste sfortunate circostanze.

In caso di sinistro stradale cosa si fa?

Prima di tutto occorre controllare che tra le persone coinvolte non vi siano feriti, se non ve ne sono i mezzi vanno spostati dalla carreggiata onde evitare di intralciare il traffico. Se tra i conducenti dei mezzi coinvolti si trova subito un accordo si procede con la compilazione dei moduli appositi, il vecchio CID, per la constatazione amichevole. A questo punto si deve effettuare la richiesta di risarcimento, ma le cose, rispetto a qualche tempo fa, sono cambiate.

L’introduzione dell’indennizzo diretto

Fino a qualche anno fa, precisamente fino al 1 gennaio del 2007, quando è entrato in vigore il  D.lgs. 07.09.2005 n. 209, ovvero il Nuovo Codice delle Assicurazioni Private, introdotto in via definitiva col D.P.R. 18.07.06 n. 254, chi riportava danni in seguito a incidente stradale doveva seguire un lungo iter per vedersi risarcire il danno. In pratica prima di tale data si doveva fare denuncia alla propria assicurazione, produrre tutto il materiale di eventuali visite al pronto soccorso e la propria assicurazione inviava a sua volta tutto all’assicurazione della controparte. A questo punto iniziavano le varie perizie di parte da parte dei medici legali e si dovevano quindi produrre tutte le eventuali fatture e documentazione delle cure mediche sostenute. Potevano passare diversi mesi per avere il risarcimento spettante. Un altro metodo era quello di rivolgersi a un avvocato che procedeva comunque nel modo descritto.

Oggi come sono cambiate le cose? Oggi in determinati casi ci si può rivolgere direttamente alla propria assicurazione che, fatte tutte le verifiche, stanzierà il risarcimento congruo. Questa nuova procedura si chiama indennizzo diretto ed è stata introdotta proprio per snellire l’iter di risarcimento, ma come tutte le innovazioni, non è un procedimento privo di falle.

Indennizzo diretto vantaggi e svantaggi

risarcimento-danni-02L’indennizzo diretto, come dicevamo, è stato istituito per consentire a chi facesse domanda di risarcimento per un sinistro di ottenerlo in tempi più brevi, sfoltendo quella selva di burocrazia che caratterizza il nostro Paese. Ma davvero funziona tutto così bene? Solo sulla carta purtroppo. Infatti, nonostante le buone intenzioni, se da una parte il sistema permette di avere un risarcimento in tempi brevi, dall’altra si tende a pagare meno e con somme minori.

La colpa di questo è da imputare alle numerose truffe perpetrate ai danni delle assicurazioni che oggi si ritrovano a dare un pesante giro di vite nell’erogazione dei risarcimenti. Quindi se prima un colpo di frusta veniva normalmente risarcito con anche 5-6 milioni di vecchie lire, oggi ci si deve accontentare di poche centinaia di euro, ammesso che il danno venga comunque accertato mediante visita medica e lastre.

Quindi tra i vantaggi sicuramente una maggiore velocità nel ricevere il risarcimento, tra gli svantaggi che si riceve molto meno e c’è il rischio di non venire risarciti, ecco perché per richiedere un risarcimento danni, anche diretto, è sempre meglio rivolgersi a dei professionisti.

Quando si può richiedere l’indennizzo diretto

Si può richiedere l’indennizzo diretto solo nel caso il danneggiato abbia riportato lesioni ascrivibili al quadro delle microlesioni, ovvero fino al 9% di invalidità permanente. Non si può mai richiedere nei seguenti casi:

  • Qualora siano coinvolti più di due veicoli
  • Un veicolo non sia assicurato o immatricolato all’estero
  • Un veicolo che non fa parte della categoria veicoli a motore
  • Se è coinvolto un ciclista o un bene immobile
  • Se è coinvolta una macchina agricola o un veicolo speciale
  • Se non vi è stato impatto tra i due veicoli