Un testamento olografo è un documento assolutamente legale, nel quale il testatore, ovvero chi lo redige, dà disposizioni in merito ai propri beni ed alle proprie sostanze, mobili o immobili che siano. La particolarità di questo documento è che non necessita della presenza di una figura notarile per essere considerato legalmente valido, a patto di rispettare alcuni requisiti formali.
Nell’articolo 602 del Codice Civile si illustrano quali siano questi requisiti formali; essi sono tre e sono così riassumibili: olografia, sottoscrizione e datazione. Prima di focalizzarci in maniera specifica su di essi, è bene fare una precisazione riguardo due figure connesse a qualsiasi tipo di testamento – olografo incluso: il legatario e l’erede. La loro descrizione esaustiva si trova nell’articolo 588 del Codice Civile, ma per riassumere possiamo dire che il legatario è colui che riceve in eredità un bene particolare, mentre l’erede è colui al quale sono destinati universalmente tutti quanti i beni di un defunto.
Una differenza sostanziale tra erede e legatario è che mentre per l’erede è necessario redigere una sottoscrizione di accettazione dell’eredità, nel caso di un legatario l’accettazione è automatica ed irrevocabile.
Anche in presenza di un testamento, comunque si apriranno delle pratiche di successione per l’individuazione di eventuali eredi; nel caso non ce ne siano, l’articolo 586 del Codice Civile stabilisce che l’eredità sarà devoluta allo Stato.
Analizziamo i predetti caratteri fondamentali che un testamento olografo deve presentare: se anche solo uno di essi è incompleto o mancante, il testamento è impugnabile e quindi può venire annullato mediante apposite procedure.
Il primo requisito è quello dell’olografia, ovvero deve essere scritto a mano dal testatore – e solo da lui, non è possibile delegare ad altri questa pratica. Di quest’obbligo si parla diffusamente nell’articolo 606 del Codice Civile, luogo in cui si dichiara in maniera esplicita che un testamento non è olografo – e quindi è nullo – qualora venga scritto o con una macchina da scrivere o con un computer.
Questa rigidità della normativa ha un senso profondo: se si utilizzassero dei mezzi meccanici per la redazione di un testamento olografo, sarebbe facile alterare la volontà del testatore; al contrario, scrivendo a mano l’integrità delle volontà del testatore è mantenuta. Sebbene la giurisprudenza sancisca l’ammissibilità e la legalità di testamenti olografi scritti in stampatello – come si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Torino, emessa nel dicembre 2000 – è comunque prudente far ricorso alla propria consueta grafia nella redazione di un documento di questo genere.
Il secondo requisito è quello della sottoscrizione, ovvero della firma, del testamento olografo; anch’esso è trattato nell’articolo 606 del Codice Civile. Essa deve essere presente in calce alle disposizioni testamentarie ma, qualora il documento sia più lungo di una pagina (non facciata: si intende proprio più di un foglio scritto fronte e retro), il testatore deve provvedere a firmare ogni singolo foglio, pena l’annullamento dell’atto. È preferibile firmare con nome e cognome per esteso, anche se la legge considera valido il ricorso ad uno pseudonimo con il quale il testatore è largamente conosciuto.
Il terzo ed ultimo requisito è quello della datazione – indicato espressamente sempre nel medesimo articolo del Codice Civile di cui sopra. La data deve essere scritta di proprio pugno dal testatore, può essere inserita all’inizio o alla fine del documento e deve indicare giorno, mese ed anno con precisione. Se manca o se è incompleta, l’atto è nullo.
Per concludere, è bene soffermarsi su alcuni aspetti complementari da non trascurare nel momento in cui si redige un testamento olografo. Ad esempio, qualora vi siano disposizioni e volontà testamentarie anteriori, dovrebbe essere cura del testatore annullarle in modo tale che non esistano discrepanze o dubbi interpretativi.
Questo deve avvenire a maggior ragione se con il testamento olografo il testatore intenda disciplinare in maniera univoca e definitiva le proprie volontà testamentarie: in caso non ci sia l’annullamento, si dovrebbe agire come prevedono gli articoli 679 e seguenti del Codice Civile.
A titolo esemplificativo si cita l’articolo 679, nel quale si dichiara espressamente che “Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocareo mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto”.
Inoltre, nella redazione di un testamento olografo, bisogna tenere conto di un fattore importante: l’esistenza di soggetti cosiddetti “legittimari”, ovvero ai quali non si può per legge negare l’accesso ad una quota dell’eredità. Essi sono coniuge, figli ed ascendenti e la normativa riguardante la quota di legittima ad essi riconosciuta è contenuta nell’articolo 556 del Codice Civile.
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